Statuto Albertino (Regno di Sardegna
e Regno d’Italia)
Carta costituzionale emanata da Carlo Alberto, re di Sardegna, il
4 Marzo 1848. Estesa a tutto il territorio nazionale a seguito della
proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta a Torino, prima
capitale, il 14 Marzo 1861, rimase in vigore fino al 1° Gennaio
1848: data di approvazione della Costituzione Repubblicana.
CARLO ALBERTO
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERURALEMME, ECC., ECC.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre, Noi veniamo oggi
a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri sudditi col Nostro
proclama dell’8 dell’ultimo scorso Febbraio, con cui
abbiamo voluto dimostrare in mezzo agli eventi straordinari che
circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse
colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente
consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione
di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi
ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative
contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più
sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto
che stringono all’itala Nostra Corona un Popolo, che tante
prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo
determinato di sancirlo e promulgarlo; nella fiducia che Iddio benedirà
le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice
si mostrerà sempre più degna dell’antica fama,
e saprà meritarsi un glorioso avvenire.
Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto
il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in
forza di Statuto Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della
Monarchia quanto segue:
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e
Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora
esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo
Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo
la legge salica.
Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente
esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo.
Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze
di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza,
di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse
e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni
opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o
variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non
dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello
Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione
delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare
le pene.
Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere:
può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati;
ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro
mesi.
Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà
al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione
di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato,
sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art. 11. - Il Re è maggiore all'età
di diciotto anni compiti.
Art. 12. - Durante la minorità del Re, il
Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione
al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni
vent'uno.
Art. 13. - Se, per la minorità del Principe
chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più
lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà
la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza
apparterrà alla Regina Madre.
Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere,
convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. 16. - Le disposizioni precedenti relative
alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si
trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però,
se l'Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli
sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.
Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del
Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni;
da questo punto la tutela passa al Reggente.
Art. 18. - I diritti spettanti alla podestà
civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle
Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati
dal Re.
Art. 19. - La dotazione della Corona è conservata
durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli
ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali
palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente
i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario
a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione
predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla
prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.
Art. 20. - Oltre i beni, che il Re attualmente
possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora
quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito,
durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio
privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere
tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità
disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto
alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21. - Sarà provveduto per legge ad
un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità,
od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi
della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle
doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza
delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente
Statuto.
Art. 23. - Il Reggente prima d'entrare in funzioni,
presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente
lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI
CITTADINI
Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il
loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono
egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle
cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle
Leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente,
nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libertà individuale è
guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non
nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna
visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge,
e nelle forme ch’prescrive.
Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una
legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i
libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza
il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna
eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico
legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle
in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente
alle leggi.
Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto
o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato
dal Re.
Art. 31. - Il debito pubblico è garantito.
Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi
pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono
regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa
disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici,
od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle
leggi di polizia.
DEL SENATO
Art. 33. - Il Senato è composto di membri
nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età,
di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4° I Ministri di Stato;
5° I Ministri Segretarii di Stato;
6° Gli Ambasciatori;
7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione
e della Camera dei Conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione,
ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre
anni di funzioni;
12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera
dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati
d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori
Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel
grado in attività;
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla
loro presidenza;
17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette
anni di nomina;
19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione
pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata
la Patria;
21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione
diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.
Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien
diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente.
Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del
Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i
suoi Segretarii.
Art. 36. - Il Senato è costituito in Alta
Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini
di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e
per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In
questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può
occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato,
sotto pena di nullità.
Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto,
niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un
ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei
reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente
le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale,
sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. - La Camera elettiva è composta
di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. - Nessun Deputato può essere ammesso
alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età
di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce
in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41. - I Deputati rappresentano la Nazione
in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun
mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni:
il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo
termine.
Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i
Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati
nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.
Art. 44. - Se un Deputato cessa, per qualunque
motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà
tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art. 45. - Nessun Deputato può essere arrestato,
fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né
tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso
della Camera.
Art. 46. - Non può eseguirsi alcun mandato
di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione
della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti
alla medesima.
Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto
di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte
di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. - Le sessioni del Senato e della Camera
dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione
di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è
illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere
ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento
di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi
dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del
bene inseparabile del Re e della Patria.
Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato
non danno luogo ad acuna retribuzione od indennità.
Art. 51. - I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili
per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle
Camere.
Art. 52. - Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse
possono deliberare in segreto.
Art. 53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere
non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta
dei loro membri non è presente.
Art. 54. - Le deliberazioni non possono essere
prese se non alla maggiorità de' voti.
Art. 55. - Ogni proposta di legge debb'essere dapprima
esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per
i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta
sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione;
e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. - Se un progetto di legge è stato
rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere
più riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di età
ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono
farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima,
deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso
affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli
uffizii per gli opportuni riguardi.
Art. 58. - Nissuna petizione può essere
presentata personalmente alle Camere.
Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar
petizioni in nome collettivo.
Art. 59. - Le Camere non possono ricevere alcuna
deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri,
dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.
Art. 60. - Ognuna delle Camere è sola competente
per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei
proprii membri.
Art. 61. - Così il Senato, come la Camera
dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno,
il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62. - La lingua italiana è la lingua
officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della
francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è
in uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63. - Le votazioni si fanno per alzata e seduta,
per divisione; e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà
sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e
per ciò che concerne al personale.
Art. 64. - Nessuno può essere ad un tempo
Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo
nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi
vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che
lo richieggano.
Art. 67. - I Ministri sono risponsabili. Le Leggi
e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della
firma di un Ministro.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68. - La Giustizia emana dal Re, ed è
amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione
di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente
esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71. - Niuno può essere distolto dai
suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati
Tribunali o Commissioni straordinarie.
Art. 72. - Le udienze dei Tribunali in materia
civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente
alle leggi.
Art. 73. - L'interpretazione delle leggi, in modo
per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali,
e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla
legge.
Art. 75. - La Leva militare è regolata dalla
legge.
Art. 76. - E' istituita una Milizia Comunale sovra
basi fissate dalla legge.
Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e
la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art. 78. - Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti
sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere
impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria
istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne
gli statuti.
Art. 79. - I titoli di nobiltà sono mantenuti
a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei
nuovi.
Art. 80. - Niuno può ricevere decorazioni,
titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione
del Re.
Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto
è abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82. - Il presente Statuto avrà il pieno
suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la
quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel
punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con
Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite,
ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati,
che sono fin d'ora abolite.
Art. 83. - Per l'esecuzione del presente Statuto
il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni,
sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore
gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84. - I Ministri sono incaricati e responsabili
della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni
transitorie.
Dato in Torino addì quattro del mese di Marzo l’anno
del Signore milleottocentoquarantotto, e del Regno Nostro il decimo
ottavo.
- CARLO ALBERTO
- Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno
- Borelli
- Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di
Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria –
Avet
- Il primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze –
Di Revel
- Il primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura
e del Commercio – Des Ambrois
- Il primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri – E.
Di San Marzano
- Il primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
- Broglia
- Il primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione –
C. Alfieri
|