Coordinamento regionale delle società
di mutuo soccorso della Lombardia |
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REGOLAMENTO
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci
a Brusimpiano (VA) in data 30 Maggio 2009 |
Art.
1 Denominazione, Natura, Oggetto e Scopo Sociale
Art.
2 Sede Sociale
Art.
3 Durata
Art.
4 Patrimonio sociale
Art.
5 Organi del Coordinamento
Art.
6 Categorie dei soci
Art.
7 Ammissione dei soci
Art.
8 Esclusione dei soci
Art.
9 Diritti e doveri dei soci
Art.
10 L’Assemblea Generale dei soci : Convocazione
Art.
11 L’Assemblea Generale dei soci : Validità e decisioni
Art.
12 L’Assemblea Generale dei soci : Competenze
Art.
13 Il Consiglio Direttivo : Nomina e competenze
Art.
14 Il Consiglio Direttivo : Convocazione e validità
Art.
15 Il Comitato di Presidenza
Art.
16 Il Presidente
Art.
17 Il Collegio dei Sindaci : Nomina, composizione e
competenze
Art.
18 Il Segretario / Tesoriere
Art.
19 Esercizio Finanziario e Bilanci
Art.
20 Scioglimento del Coordinamento
Art.
21 Disposizioni generali
Art.
1 Denominazione, Natura, Oggetto e Scopo Sociale
Il Coordinamento regionale delle società di Mutuo Soccorso
della Lombardia (di seguito definito “Coordinamento”),
fondato nel 1994, è un organismo apartitico che, senza perseguire
fini di lucro, svolge attività di tutela del patrimonio storico,
culturale e solidaristico delle società di mutuo soccorso
ad esso affiliate, nel pieno rispetto dell’indipendenza e
dell’autonomia delle singole società.
Il Coordinamento ha per scopo la diffusione della mutualità
tra i cittadini, favorendo lo sviluppo ed il rafforzamento delle
società di mutuo soccorso esistenti in Lombardia e promovuendone
la nascita di nuove. Il Coordinamento opera per la diffusione dei
principi della mutualità e solidarietà come elementi
positivi di una società civile e moderna e propone il sistema
della mutualità volontaria come momento di sussidiarietà
dell’attività assistenziale degli enti pubblici.
Inoltre, al fine di rinsaldare i vincoli di amicizia che legano
gli aderenti alle Società di Mutuo Soccorso della Lombardia,
il Coordinamento promuove momenti di socializzazione e aggregativi
indirizzati agli stessi soci e ai loro familiari, attraverso l'organizzazione
diretta, o in collaborazione con altri enti, di viaggi e iniziative
di carattere sportivo, ricreativo e culturale.
Al Coordinamento possono aderire tutte le società di mutuo
soccorso della Lombardia, purché abbiano i requisiti previsti
dalla legge e dal presente Regolamento
Art. 2 Sede Sociale
Il Coordinamento ha sede in Via S. Giuseppe, 23 – 21047 SARONNO
(VA). E’ facoltà del Consiglio direttivo decidere in
merito ad un eventuale trasferimento della sede in altra località
della Lombardia che meglio si presti alle esigenze organizzative
ed operative del Coordinamento stesso.
Art. 3 Durata
La durata del Coordinamento è illimitata.
Art. 4 Patrimonio sociale
Il Coordinamento persegue i propri
fini mediante:
1. le risorse fornite dai soci attraverso la quota annuale di adesione
ed, eventualmente, attraverso speciali sottoscrizioni;
2. i frutti del proprio patrimonio;
3. i contributi, le donazioni ed eventuali lasciti offerti senza
alcuna condizione contraria agli ideali ed al Regolamento del Coordinamento.
Art. 5 Organi
del Coordinamento
Sono organi del Coordinamento:
1. l’Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo regionale
3. il Comitato di Presidenza
4. il Presidente
5. il Collegio dei Sindaci
6. il Segretario/Tesoriere
Art. 6 Categorie
dei soci
I soci si distinguono nelle seguenti categorie :
1. Onorari
2. Sostenitori
3. Ordinari
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche (cooperative,
associazioni culturali, enti morali, ecc.) che favoriscono in modo
rilevante il perseguimento dei fini del Coordinamento e della mutualità
in generale.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano
donazioni a fondo perduto per il raggiungimento degli scopi sociali.
Possono essere soci ordinari tutte le società di mutuo soccorso
operanti in Lombardia che abbiano i requisiti previsti dall’articolo
1 del presente regolamento.
I soci onorari e sostenitori non devono versare quote associative,
non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto
di voto.
Art. 7 Ammissione
dei soci
A seguito di domanda scritta, possono essere ammesse in qualità
di soci effettivi, tutte le società di mutuo soccorso operanti
in Lombardia.
Le società che chiedono di essere ammesse al Coordinamento
assumono l’obbligo di osservare le disposizioni del presente
Regolamento, anche se non facciano al riguardo espressa dichiarazione.
La domanda di ammissione, corredata della relativa quota sociale,
viene assunta dal Consiglio Direttivo regionale, il quale decide
nel merito, a suo insindacabile giudizio.
Art. 8 Esclusione
dei soci
Quando siano rilevabili casi gravi di ordine morale o di incompatibilità
con gli scopi generali del Coordinamento, compreso il ricorso ad
azioni giudiziarie contro il Coordinamento stesso, il socio può
essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso, con
sanzione comminata dal Consiglio Direttivo.
Prima che il provvedimento sia assunto, il socio ha diritto di essere
ascoltato.
Il socio che dopo due avvisi scritti non si pone in regola con il
versamento dei contributi sociali viene dichiarato decaduto, con
delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 9 Diritti
e doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento
e di tutte le deliberazioni regolarmente determinate dagli organi
previsti all’art. 5 del presente regolamento.
Ciascuna delle società aderenti, in regola con i versamenti
delle quote associative, che risulta iscritta nel libro dei soci,
ha diritto di avere 3 (tre) suoi delegati nell’Assemblea Generale
dei soci.
Gli stessi delegati sono elettori e possono essere eletti alle cariche
sociali.
Ad ogni società sarà fornita una copia del regolamento,
affinché ne prenda accurata cognizione; il Coordinamento
si impegna comunque a dar corso ad iniziative atte a far conoscere
ai nuovi soci i principi ispiratori e le norme del regolamento stesso.
Art. 10 L’Assemblea
Generale dei soci : Convocazione
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha luogo una volta all’anno e
deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno
sociale, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio
Direttivo o su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un quinto
dei soci con motivazione scritta.
Ogni adunanza è convocata con almeno trenta giorni di anticipo,
inviando al domicilio di ciascun socio un avviso contenente il luogo,
l’ora, la data e l’ordine del giorno della riunione.
Per argomenti di particolare rilevanza il socio dovrà ricevere
l’opportuna illustrazione o documentazione.
Le adunanze in cui l’Assemblea è chiamata a deliberare
in ordine a modificazioni del presente regolamento devono essere
convocate almeno 60 (sessanta) giorni prima. Durante tale periodo
il testo delle modifiche deve essere messo a disposizione dei soci
per la visione nella sede sociale.
Art. 11 L’Assemblea
Generale dei soci : Validità e decisioni
Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria,
in prima convocazione, la presenza, in persona, di almeno la metà
dei delegati aventi diritto al voto.
Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria,
in prima convocazione, la presenza, in persona, di almeno un terzo
dei delegati aventi diritto al voto.
Quando la prima riunione vada deserta, l’Assemblea deve riunirsi
in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso
avviso della prima e tenuta nello stesso giorno, ma almeno un’ora
dopo quella fissata per la prima.
L’Assemblea in seconda convocazione può validamente
deliberare su tutti gli oggetti iscritti all’ordine del giorno,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno determinate con la maggioranza assoluta
nell’Assemblea ordinaria, salvo che per la nomina delle cariche
sociali, per le quali basterà la maggioranza relativa; e
con la maggioranza dei 2/3 nell’Assemblea straordinaria, salvo
che per lo scioglimento del Coordinamento, per deliberare il quale
occorrerà il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.
Le votazioni sono sempre palesi.
Ogni Assemblea nomina, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario.
Il Presidente ha l’incarico di dirigere la discussione, il
Segretario quello di redigere il verbale.
Art. 12 L’Assemblea
Generale dei soci : Competenze
Spetta all’assemblea ordinaria dei soci :
1. determinare le linee di attività del Coordinamento;
2. approvare il conto consuntivo di ogni anno. A tali effetti l’anno
sociale si intende coincidente con l’anno solare;
3. eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il
Presidente del Collegio Sindacale.
Spetta all’Assemblea straordinaria dei soci :
1. modificare il regolamento;
2. procedere allo scioglimento del Coordinamento e deliberare su
ogni argomento relativo allo scioglimento, di natura anche patrimoniale.
Art. 13 Il
Consiglio Direttivo : Nomina e competenze
Il Coordinamento è amministrato
da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea annuale ordinaria
dei soci.
La stessa Assemblea fissa, di volta in volta, il numero dei consiglieri
da eleggere, prima di procedere alle operazioni elettorali.
I consiglieri eletti, in numero massimo di uno per ciascuna delle
società aderenti, durano in carica tre anni e possono essere
rieletti.
Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente e due Vicepresidenti,
di cui uno vicario e l’altro sussidiario.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
1. deliberare sull’ammissione ed esclusione dei soci;
2. fissare l’entità dei contributi sociali;
3. nominare il Segretario/Tesoriere;
4. redigere il bilancio;
5. provvedere al funzionamento del Coordinamento ed esercitare tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
devoluti all’Assemblea.
Art. 14 Il
Consiglio Direttivo : Convocazione e validità
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente
o almeno la metà dei consiglieri lo ritengano necessario.
Le sedute sono valide quando intervenga almeno 1/3 dei suoi componenti.
Al fine di agevolare la partecipazione di tutte le Società
di mutuo soccorso aderenti al Coordinamento regionale ai lavori
del Consiglio direttivo e di poter incidere anche con il proprio
voto sulle decisioni e sulle scelte che in quella sede vengono adottate,
ciascuno dei Consiglieri eletti, qualora fosse impossibilitato a
partecipare ad una riunione, può farsi rappresentare, compilando
apposita delega, da altro membro del consiglio della società
di cui fa parte. Il Consiglio direttivo delibera con voto palese
a maggioranza di voti.
Quando, per qualsiasi motivo, rimangono vacanti uno o più
posti di consiglieri, si applica il disposto dell’articolo
2386 del Codice Civile.
Art. 15 Il
Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai
due Vicepresidenti e dal Segretario/Tesoriere. Si riunisce ogni
qualvolta il Presidente o almeno la metà dei suoi componenti
lo ritengano necessario e le sedute sono valide quando intervenga
la maggioranza dei componenti.
Il Comitato di Presidenza delibera con voto palese a maggioranza
di voti ed ha il compito di:
• conferire snellezza operativa alle decisioni del Consiglio
direttivo;
• promuovere e convocare convegni regionali e locali;
• nominare commissioni di studio e di lavoro nonché
rappresentanti presso gli organi consultivi statali, regionali e
locali.
Art. 16 Il
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Coordinamento e la
firma sociale.
Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni
o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
quietanze liberatorie.
Il Presidente ha inoltre facoltà di nominare avvocati o procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti il Coordinamento, davanti
a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque
grado di giurisdizione.
In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate
dal Vicepresidente.
In sede di riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza,
in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente
vicario agli stessi subentrerà il Vicepresidente sussidiario.
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, con
speciale procura, può delegare i propri poteri a consiglieri
delegati.
Art. 17 Il
Collegio dei Sindaci: Nomina, Composizione e Competenze
Il Collegio dei Sindaci è
eletto dall’Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri
effettivi e 2 (due) membri supplenti.
I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato direttamente
dall’Assemblea Generale dei soci.
Il Collegio sindacale controlla l’amministrazione del Coordinamento,
vigila sull’osservanza delle leggi e del presente regolamento,
accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza
del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma
di legge.
Partecipa alle riunioni ed alle discussioni del Consiglio Direttivo,
senza diritto di voto, ed assolve tutte le funzioni attribuitegli
dalla legge.
I sindaci che, in qualsiasi momento, anche individualmente, possono
provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli
accertamenti periodici e quant’altro stabilito dalla legge.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere redatto
verbale da inserire nell’apposito libro.
Art. 18 Il
Segretario / Tesoriere
Il Segretario/Tesoriere collabora con il Presidente per l’attuazione
dei fini istituzionali.
In particolare, organizza la struttura degli uffici del Coordinamento,
cura l’amministrazione dei beni, conserva le scritture finanziarie,
svolge le mansioni di economo e prepara il conto consuntivo.
Dura in carica tre anni, può essere rieletto ed è
designato dal Consiglio Direttivo, anche tra non consiglieri.
Art. 19 Esercizio
Finanziario e Bilanci
L ’esercizio si inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31
Dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli Amministratori
sull’andamento della gestione sociale, deve essere presentato
all’Assemblea Generale dei soci per l’approvazione entro
il mese di Aprile successivo alla scadenza dell’anno cui si
riferisce, o, in caso di particolare necessità, entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo deve essere comunicato, con la relazione
ed i documenti giustificativi, dagli Amministratori al Collegio
Sindacale almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione
in Assemblea, e deve restare depositato in copia, con le relazioni
degli Amministratori e dei sindaci, nella sede sociale durante i
15 giorni che precedono l’Assemblea e fino alla sua approvazione,
affinché i soci possano prenderne visione.
Le disponibilità liquide devono essere investite in titoli
di stato o garantiti dallo stato, o depositate presso un Istituto
di Credito scelto dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 Scioglimento
del Coordinamento
L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento
del Coordinamento, validamente convocata, e con la maggioranza di
cui al precedente art. 11, delibera con voto favorevole dei 4/5
dei delegati presenti.
In caso di scioglimento del Coordinamento, l’intero patrimonio
sociale dovrà essere devoluto, in conformità alle
leggi vigenti all’epoca dello scioglimento, a favore di uno
o più Enti non profit.
Art. 21 Disposizioni generali
1. Delle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Sindaci e di eventuali Gruppi di Lavoro incaricati
di seguire determinati settori di attività dovrà essere
redatto apposito verbale, con firma del Presidente e del Segretario.
2. Eventuali controversie su interpretazioni riguardanti il presente
regolamento che dovessero insorgere tra il Coordinamento ed i Soci,
dovranno essere risolte amichevolmente, nello spirito di fraterna
collaborazione e reciproca fiducia. Qualora ciò non fosse
assolutamente possibile il foro che dovrà essere chiamato
a decidere è quello di Milano.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono
le disposizioni di legge in materia di mutualità e di associazionismo
in genere.
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