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Coordinamento regionale delle società
di mutuo soccorso della Lombardia

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci
a Brusimpiano (VA) in data 30 Maggio 2009

Art. 1 Denominazione, Natura, Oggetto e Scopo Sociale
Art. 2 Sede Sociale
Art. 3 Durata
Art. 4 Patrimonio sociale
Art. 5 Organi del Coordinamento
Art. 6 Categorie dei soci
Art. 7 Ammissione dei soci
Art. 8 Esclusione dei soci
Art. 9 Diritti e doveri dei soci
Art. 10 L’Assemblea Generale dei soci : Convocazione
Art. 11 L’Assemblea Generale dei soci : Validità e decisioni
Art. 12 L’Assemblea Generale dei soci : Competenze
Art. 13 Il Consiglio Direttivo : Nomina e competenze
Art. 14 Il Consiglio Direttivo : Convocazione e validità
Art. 15 Il Comitato di Presidenza
Art. 16 Il Presidente
Art. 17 Il Collegio dei Sindaci : Nomina, composizione e
competenze
Art. 18 Il Segretario / Tesoriere
Art. 19 Esercizio Finanziario e Bilanci
Art. 20 Scioglimento del Coordinamento
Art. 21 Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, Natura, Oggetto e Scopo Sociale

Il Coordinamento regionale delle società di Mutuo Soccorso della Lombardia (di seguito definito “Coordinamento”), fondato nel 1994, è un organismo apartitico che, senza perseguire fini di lucro, svolge attività di tutela del patrimonio storico, culturale e solidaristico delle società di mutuo soccorso ad esso affiliate, nel pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia delle singole società.
Il Coordinamento ha per scopo la diffusione della mutualità tra i cittadini, favorendo lo sviluppo ed il rafforzamento delle società di mutuo soccorso esistenti in Lombardia e promovuendone la nascita di nuove. Il Coordinamento opera per la diffusione dei principi della mutualità e solidarietà come elementi positivi di una società civile e moderna e propone il sistema della mutualità volontaria come momento di sussidiarietà dell’attività assistenziale degli enti pubblici.
Inoltre, al fine di rinsaldare i vincoli di amicizia che legano gli aderenti alle Società di Mutuo Soccorso della Lombardia, il Coordinamento promuove momenti di socializzazione e aggregativi indirizzati agli stessi soci e ai loro familiari, attraverso l'organizzazione diretta, o in collaborazione con altri enti, di viaggi e iniziative di carattere sportivo, ricreativo e culturale.
Al Coordinamento possono aderire tutte le società di mutuo soccorso della Lombardia, purché abbiano i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento


Art. 2 Sede Sociale

Il Coordinamento ha sede in Via S. Giuseppe, 23 – 21047 SARONNO (VA). E’ facoltà del Consiglio direttivo decidere in merito ad un eventuale trasferimento della sede in altra località della Lombardia che meglio si presti alle esigenze organizzative ed operative del Coordinamento stesso.


Art. 3 Durata

La durata del Coordinamento è illimitata.


Art. 4 Patrimonio sociale

Il Coordinamento persegue i propri fini mediante:
1. le risorse fornite dai soci attraverso la quota annuale di adesione ed, eventualmente, attraverso speciali sottoscrizioni;
2. i frutti del proprio patrimonio;
3. i contributi, le donazioni ed eventuali lasciti offerti senza alcuna condizione contraria agli ideali ed al Regolamento del Coordinamento.


Art. 5 Organi del Coordinamento

Sono organi del Coordinamento:
1. l’Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo regionale
3. il Comitato di Presidenza
4. il Presidente
5. il Collegio dei Sindaci
6. il Segretario/Tesoriere


Art. 6 Categorie dei soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie :
1. Onorari
2. Sostenitori
3. Ordinari

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche (cooperative, associazioni culturali, enti morali, ecc.) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento dei fini del Coordinamento e della mutualità in generale.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a fondo perduto per il raggiungimento degli scopi sociali.
Possono essere soci ordinari tutte le società di mutuo soccorso operanti in Lombardia che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 1 del presente regolamento.
I soci onorari e sostenitori non devono versare quote associative, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto di voto.


Art. 7 Ammissione dei soci

A seguito di domanda scritta, possono essere ammesse in qualità di soci effettivi, tutte le società di mutuo soccorso operanti in Lombardia.
Le società che chiedono di essere ammesse al Coordinamento assumono l’obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento, anche se non facciano al riguardo espressa dichiarazione.
La domanda di ammissione, corredata della relativa quota sociale, viene assunta dal Consiglio Direttivo regionale, il quale decide nel merito, a suo insindacabile giudizio.


Art. 8 Esclusione dei soci

Quando siano rilevabili casi gravi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali del Coordinamento, compreso il ricorso ad azioni giudiziarie contro il Coordinamento stesso, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso, con sanzione comminata dal Consiglio Direttivo.
Prima che il provvedimento sia assunto, il socio ha diritto di essere ascoltato.
Il socio che dopo due avvisi scritti non si pone in regola con il versamento dei contributi sociali viene dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 9 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento e di tutte le deliberazioni regolarmente determinate dagli organi previsti all’art. 5 del presente regolamento.
Ciascuna delle società aderenti, in regola con i versamenti delle quote associative, che risulta iscritta nel libro dei soci, ha diritto di avere 3 (tre) suoi delegati nell’Assemblea Generale dei soci.
Gli stessi delegati sono elettori e possono essere eletti alle cariche sociali.
Ad ogni società sarà fornita una copia del regolamento, affinché ne prenda accurata cognizione; il Coordinamento si impegna comunque a dar corso ad iniziative atte a far conoscere ai nuovi soci i principi ispiratori e le norme del regolamento stesso.


Art. 10 L’Assemblea Generale dei soci : Convocazione

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha luogo una volta all’anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un quinto dei soci con motivazione scritta.
Ogni adunanza è convocata con almeno trenta giorni di anticipo, inviando al domicilio di ciascun socio un avviso contenente il luogo, l’ora, la data e l’ordine del giorno della riunione.
Per argomenti di particolare rilevanza il socio dovrà ricevere l’opportuna illustrazione o documentazione.
Le adunanze in cui l’Assemblea è chiamata a deliberare in ordine a modificazioni del presente regolamento devono essere convocate almeno 60 (sessanta) giorni prima. Durante tale periodo il testo delle modifiche deve essere messo a disposizione dei soci per la visione nella sede sociale.


Art. 11 L’Assemblea Generale dei soci : Validità e decisioni

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza, in persona, di almeno la metà dei delegati aventi diritto al voto.
Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza, in persona, di almeno un terzo dei delegati aventi diritto al voto.
Quando la prima riunione vada deserta, l’Assemblea deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nello stesso giorno, ma almeno un’ora dopo quella fissata per la prima.
L’Assemblea in seconda convocazione può validamente deliberare su tutti gli oggetti iscritti all’ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno determinate con la maggioranza assoluta nell’Assemblea ordinaria, salvo che per la nomina delle cariche sociali, per le quali basterà la maggioranza relativa; e con la maggioranza dei 2/3 nell’Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento del Coordinamento, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.
Le votazioni sono sempre palesi.
Ogni Assemblea nomina, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario.
Il Presidente ha l’incarico di dirigere la discussione, il Segretario quello di redigere il verbale.


Art. 12 L’Assemblea Generale dei soci : Competenze

Spetta all’assemblea ordinaria dei soci :
1. determinare le linee di attività del Coordinamento;
2. approvare il conto consuntivo di ogni anno. A tali effetti l’anno sociale si intende coincidente con l’anno solare;
3. eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale.
Spetta all’Assemblea straordinaria dei soci :
1. modificare il regolamento;
2. procedere allo scioglimento del Coordinamento e deliberare su ogni argomento relativo allo scioglimento, di natura anche patrimoniale.


Art. 13 Il Consiglio Direttivo : Nomina e competenze

Il Coordinamento è amministrato da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea annuale ordinaria dei soci.
La stessa Assemblea fissa, di volta in volta, il numero dei consiglieri da eleggere, prima di procedere alle operazioni elettorali.
I consiglieri eletti, in numero massimo di uno per ciascuna delle società aderenti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente e due Vicepresidenti, di cui uno vicario e l’altro sussidiario.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
1. deliberare sull’ammissione ed esclusione dei soci;
2. fissare l’entità dei contributi sociali;
3. nominare il Segretario/Tesoriere;
4. redigere il bilancio;
5. provvedere al funzionamento del Coordinamento ed esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano devoluti all’Assemblea.


Art. 14 Il Consiglio Direttivo : Convocazione e validità

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritengano necessario.
Le sedute sono valide quando intervenga almeno 1/3 dei suoi componenti. Al fine di agevolare la partecipazione di tutte le Società di mutuo soccorso aderenti al Coordinamento regionale ai lavori del Consiglio direttivo e di poter incidere anche con il proprio voto sulle decisioni e sulle scelte che in quella sede vengono adottate, ciascuno dei Consiglieri eletti, qualora fosse impossibilitato a partecipare ad una riunione, può farsi rappresentare, compilando apposita delega, da altro membro del consiglio della società di cui fa parte. Il Consiglio direttivo delibera con voto palese a maggioranza di voti.
Quando, per qualsiasi motivo, rimangono vacanti uno o più posti di consiglieri, si applica il disposto dell’articolo 2386 del Codice Civile.


Art. 15 Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e dal Segretario/Tesoriere. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei suoi componenti lo ritengano necessario e le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Il Comitato di Presidenza delibera con voto palese a maggioranza di voti ed ha il compito di:
• conferire snellezza operativa alle decisioni del Consiglio direttivo;
• promuovere e convocare convegni regionali e locali;
• nominare commissioni di studio e di lavoro nonché rappresentanti presso gli organi consultivi statali, regionali e locali.


Art. 16 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Coordinamento e la firma sociale.
Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.
Il Presidente ha inoltre facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Coordinamento, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
In sede di riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente vicario agli stessi subentrerà il Vicepresidente sussidiario.
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, con speciale procura, può delegare i propri poteri a consiglieri delegati.


Art. 17 Il Collegio dei Sindaci: Nomina, Composizione e Competenze

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.
I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato direttamente dall’Assemblea Generale dei soci.
Il Collegio sindacale controlla l’amministrazione del Coordinamento, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
Partecipa alle riunioni ed alle discussioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed assolve tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
I sindaci che, in qualsiasi momento, anche individualmente, possono provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant’altro stabilito dalla legge.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere redatto verbale da inserire nell’apposito libro.


Art. 18 Il Segretario / Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere collabora con il Presidente per l’attuazione dei fini istituzionali.
In particolare, organizza la struttura degli uffici del Coordinamento, cura l’amministrazione dei beni, conserva le scritture finanziarie, svolge le mansioni di economo e prepara il conto consuntivo.
Dura in carica tre anni, può essere rieletto ed è designato dal Consiglio Direttivo, anche tra non consiglieri.


Art. 19 Esercizio Finanziario e Bilanci

L ’esercizio si inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione sociale, deve essere presentato all’Assemblea Generale dei soci per l’approvazione entro il mese di Aprile successivo alla scadenza dell’anno cui si riferisce, o, in caso di particolare necessità, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo deve essere comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi, dagli Amministratori al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in Assemblea, e deve restare depositato in copia, con le relazioni degli Amministratori e dei sindaci, nella sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea e fino alla sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.
Le disponibilità liquide devono essere investite in titoli di stato o garantiti dallo stato, o depositate presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo.


Art. 20 Scioglimento del Coordinamento

L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento del Coordinamento, validamente convocata, e con la maggioranza di cui al precedente art. 11, delibera con voto favorevole dei 4/5 dei delegati presenti.
In caso di scioglimento del Coordinamento, l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto, in conformità alle leggi vigenti all’epoca dello scioglimento, a favore di uno o più Enti non profit.


Art. 21 Disposizioni generali

1. Delle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e di eventuali Gruppi di Lavoro incaricati di seguire determinati settori di attività dovrà essere redatto apposito verbale, con firma del Presidente e del Segretario.
2. Eventuali controversie su interpretazioni riguardanti il presente regolamento che dovessero insorgere tra il Coordinamento ed i Soci, dovranno essere risolte amichevolmente, nello spirito di fraterna collaborazione e reciproca fiducia. Qualora ciò non fosse assolutamente possibile il foro che dovrà essere chiamato a decidere è quello di Milano.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge in materia di mutualità e di associazionismo in genere.

 





   
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