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Legge 15 Aprile 1886 n° 3818
Costituzione legale delle Società di mutuo soccorso


Art. 1
Art. 2
Art. 3

Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12


Art. 1
Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d’impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Art. 2
Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all’educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l’acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica.
Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell’annuo bilancio.
Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente.

Art. 3
La costituzione della Società e l’approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l’osservanza dell’art. 136 del Codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente:
la sede della Società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni; l’obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni dello statuto, semprecchè le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 4
La domanda per la registrazione della Società sarà presentata alla Cancelleria del Tribunale Civile insieme a copia autenticata dell’atto costitutivo e degli statuti.
Il Tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l’affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall’art. 91 del Codice del Commercio.
Adempiute queste formalità, la Società ha conseguito la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distintivo dalle persone dei soci.
I cambiamenti dell’atto costitutivo e dello statuto non avranno effetto fino a che non siano adempiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 5
Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili, senza obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta la speciale disposizione degli statuti.
Essi sono personalmente e solidalmente responsabili:
- dell’adempimento dei lavori inerenti al loro mandato;
- della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;;
- della piena osservanza degli statuti sociali.
Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Non sarà responsabile nemmeno quell’amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.
Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci liquidatori della Società di M.S. che abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente, in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime dei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, rivolte all’assemblea generale od al Tribunale, saranno puniti con la pena di L. 100, salvo le maggiori stabilite dal Codice Penale.

Art. 6
Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell’adempimento degli obblighi degli amministratori e dei Sindaci delle Società di Mutuo Soccorso registrate in conformità di questa legge, i soci, in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella Società, possono denunciare i fatti al Tribunale Civile.
Questi, ove trovi fondata l’accusa, provvederà in conformità al disposto dell’art. 153 del Codice del Commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

Art. 7
Qualora una Società di Mutuo Soccorso contravvenisse all’art. 2 della presente legge, il Tribunale Civile, dietro citazione della rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione della stessa dal Registro Prefettizio delle Società legalmente costituite.

Art. 8
I lasciti o le donazioni che una Società avesse conseguiti per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tutti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Se la Società fosse liquidata, come pure se essa perdesse la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere Pie.

Art. 9
Le Società di Mutuo Soccorso registrate in conformità della presente legge godono:
1) l’esenzione dalle tasse di bollo e registro conferite alle Società cooperative con l’art. 228 del Codice del Commercio;
2) l’esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dell’imposta di R.M. come l’art. 8 del T.U. delle leggi di imposta sui redditi della R.M. 24 agosto 1877, n° 4021;
3) la parificazione delle Opere Pie per gratuito patrocinio, per l’esecuzione delle tasse di bollo e registro e per la misura dell’imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
4) l’esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.

Art. 10
Le Società registrate dovranno trasmettere al Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio, per mezzo del Sindaco del Comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esso domandate.


Art. 11
Le Società di Mutuo Soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente legge e già erette in corpo morale, per ottenere la registrazione ed i vantaggi da essa conseguiti, dovranno farne domanda, riformando se occorre il proprio statuto in conformità dell’art. 3 di questa legge.

Art. 12
Le Società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come enti morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti artt. 1, 2 e 3 presenteranno, unitamente alla domanda di registrazione, una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.
Le Società pur esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch’esse dispensate dalle formalità di costituzione, dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione, esse presenteranno una copia autenticata dello statuto così riformato, ed una copia del processo verbale dell’assemblea, nella quale furono approvate le riforme.
Le attività e passività di tali Società dovranno essere nel termine di mesi 6 trasferite nel nome del nuovo ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l’esenzione di cui all’art. 9.







   
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