|
Legge 15 Aprile 1886 n° 3818
Costituzione legale delle Società di mutuo soccorso |
Art. 1
Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti
da questa legge, le Società operaie di mutuo soccorso che
si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d’impotenza
al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci
defunti.
Art. 2
Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all’educazione
dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l’acquisto
degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare altri uffici propri
delle istituzioni di previdenza economica.
Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo
di farvi fronte nell’annuo bilancio.
Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può
essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo
e nel precedente.
Art. 3
La costituzione della Società e l’approvazione dello
statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli
artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l’osservanza dell’art.
136 del Codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente:
la sede della Società; i fini per i quali è costituita;
le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione
dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
le norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del
patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata
la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle
deliberazioni; l’obbligo di redigere processo verbale delle
assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di
quelle del comitato dei sindaci; la formazione degli uffici esecutivi
e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio
e fuori; le particolari cautele con cui possono essere deliberati
lo scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni
dello statuto, semprecchè le medesime non siano contrarie
alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Art. 4
La domanda per la registrazione della Società sarà
presentata alla Cancelleria del Tribunale Civile insieme a copia
autenticata dell’atto costitutivo e degli statuti.
Il Tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni volute
dalla presente legge, ordina la trascrizione e l’affissione
degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall’art. 91
del Codice del Commercio.
Adempiute queste formalità, la Società ha conseguito
la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo
distintivo dalle persone dei soci.
I cambiamenti dell’atto costitutivo e dello statuto non avranno
effetto fino a che non siano adempiute le stesse formalità
prescritte per la prima costituzione.
Art. 5
Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti
fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili, senza obbligo di dar
cauzione, salvo che sia richiesta la speciale disposizione degli
statuti.
Essi sono personalmente e solidalmente responsabili:
- dell’adempimento dei lavori inerenti al loro mandato;
- della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;;
- della piena osservanza degli statuti sociali.
Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori
non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare
senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni,
dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Non sarà responsabile nemmeno quell’amministratore
che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione
da cui la responsabilità scaturisce.
Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori,
sindaci liquidatori della Società di M.S. che abbiano scientemente
enunciato fatti falsi sulle condizioni della Società, o abbiano
scientemente, in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le
condizioni medesime dei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali,
rivolte all’assemblea generale od al Tribunale, saranno puniti
con la pena di L. 100, salvo le maggiori stabilite dal Codice Penale.
Art. 6
Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell’adempimento
degli obblighi degli amministratori e dei Sindaci delle Società
di Mutuo Soccorso registrate in conformità di questa legge,
i soci, in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella
Società, possono denunciare i fatti al Tribunale Civile.
Questi, ove trovi fondata l’accusa, provvederà in conformità
al disposto dell’art. 153 del Codice del Commercio, meno per
la cauzione dei richiedenti.
Art. 7
Qualora una Società di Mutuo Soccorso contravvenisse all’art.
2 della presente legge, il Tribunale Civile, dietro citazione della
rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione
della stessa dal Registro Prefettizio delle Società legalmente
costituite.
Art. 8
I lasciti o le donazioni che una Società avesse conseguiti
per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità
saranno tutti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti
da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione
fissata dal testatore o dal donatore.
Se la Società fosse liquidata, come pure se essa perdesse
la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti
ed a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere Pie.
Art. 9
Le Società di Mutuo Soccorso registrate in conformità
della presente legge godono:
1) l’esenzione dalle tasse di bollo e registro conferite alle
Società cooperative con l’art. 228 del Codice del Commercio;
2) l’esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dell’imposta
di R.M. come l’art. 8 del T.U. delle leggi di imposta sui
redditi della R.M. 24 agosto 1877, n° 4021;
3) la parificazione delle Opere Pie per gratuito patrocinio, per
l’esecuzione delle tasse di bollo e registro e per la misura
dell’imposta di successione o di trasmissione per atti tra
vivi;
4) l’esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti
dalle Società ai soci.
Art. 10
Le Società registrate dovranno trasmettere al Ministro dell’Agricoltura,
Industria e Commercio, per mezzo del Sindaco del Comune in cui risiedono,
una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno
pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che
fossero ad esso domandate.
Art. 11
Le Società di Mutuo Soccorso già esistenti al momento
della promulgazione della presente legge e già erette in
corpo morale, per ottenere la registrazione ed i vantaggi da essa
conseguiti, dovranno farne domanda, riformando se occorre il proprio
statuto in conformità dell’art. 3 di questa legge.
Art. 12
Le Società già esistenti al momento della promulgazione
della presente legge, e non riconosciute come enti morali, il cui
statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti artt. 1, 2
e 3 presenteranno, unitamente alla domanda di registrazione, una
copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità
di costituzione sociale.
Le Società pur esistenti al momento della promulgazione di
questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli,
saranno anch’esse dispensate dalle formalità di costituzione,
dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente
convocata. Unitamente alla domanda di registrazione, esse presenteranno
una copia autenticata dello statuto così riformato, ed una
copia del processo verbale dell’assemblea, nella quale furono
approvate le riforme.
Le attività e passività di tali Società dovranno
essere nel termine di mesi 6 trasferite nel nome del nuovo ente
collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata
l’esenzione di cui all’art. 9.
|