Aspetti Tributari
REGIME FISCALE DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
IRPEG – imposta sulle persone giuridiche
Come abbiamo avuto modo di osservare, le società di mutuo
soccorso sono fiscalmente assimilate agli enti non commerciali,
di cui ne seguono il regime. In particolare sono disciplinate dagli
artt.143 (ex art.108 (2))
e seguenti del TUIR (DPR 917/86).
In pratica il reddito complessivo, ai fini delle imposte sul redditi,
è formato dai redditi:
- fondiari;
- di capitale;
- diversi;
- d’impresa.
La riforma fiscale
Il nuovo sistema fiscale, delineato dalla legge delega n. 80 del
17 aprile 2003, si basa su cinque imposte, e più precisamente:
1. Imposta sul reddito (IRE);
2. Imposta sul reddito delle società (IRES);
3. Imposta sul valore aggiunto (IVA):
4. Imposta sui servizi;
5. Accisa.
Allo stato attuale è stato emanato, con decorrenza 1 gennaio
2004, solo il decreto legislativo che attua la riforma dell’imposta
sul reddito delle società (D.Lgs 12 dicembre 2003 n. 344).
In pratica, è stata istituita l’IRES, che sostituisce
la “vecchia” IRPEG.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, fra i quali ricordiamo
sono ricomprese le società di mutuo soccorso, la legge delega
(art.3) ne prevede l’inclusione fra i soggetti IRE (persone
fisiche).
Tuttavia, con considerazione che la parte della riforma che riguarda
l’IRE non è stata ancora attuata, gli enti non commerciali
sono assoggettati alle stesse regole previste per i soggetti Ires.
Essi sono attualmente tassati con l’aliquota del 33%, salvo
applicare un’aliquota ridotta del 50% in alcuni casi specifici
(ad esempio, enti ospedalieri, istituti di assistenza sociale, società
di mutuo soccorso).
AGEVOLAZIONE IRPEG - IRES
L’art. 6 del DPR 601 prevede la riduzione del 50% dell’aliquota
IRPEG, a condizione che gli enti interessati abbiano personalità
giuridica.
ALIQUOTE
| Periodo
d'imposta |
aliquota |
50% |
| 2000 |
37% |
18,50% |
| 2001 |
36% |
18,00% |
| 2002 |
36% |
18,00% |
| 2003 |
35% |
17,50% |
ALIQUOTA IRES
| Periodo
d'imposta |
aliquota |
50% |
| 2004 |
33% |
16.5% |
Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973 Numero 601
Articolo 6, in vigore dal 30 agosto 1993
1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta
alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società
di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione
di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici,
accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche,
di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza
o di istruzione;
c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete
a condizione che abbiano personalità giuridica. (1)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art.
66, D.L. 30.08.1993, n. 331.
IRAP –Imposta regionale sulle attività produttive
Le società di mutuo soccorso scontano l’irap con il
sistema retributivo. In pratica la base imponibile, su cui è
commisurata l’imposta, è costituita dalle retribuzioni
e dalle collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
ICI – Imposta comunale sugli immobili
Ai fini ici sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali
per fini esclusivamente istituzionali. Diversamente devono scontare
l’imposta; per esempio scontano l’imposta gli immobili
locati e quelli non utilizzati per i fini istituzionali.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 Numero 504
Articolo 7
In vigore dal 01.01.93
ICI - ESENZIONI
TITOLO I - IMPOSTE COMUNALI
Capo I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
1. Sono esenti dall'imposta:
omissis
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte.
- Enti non commerciali quali sostituti d’imposta
Tra i soggetti obbligati agli adempimenti dei sostituti d’imposta
sono ricompresi a pieno titolo gli enti non commerciali. In particolare
gli articoli
- 23 del DPR 600/73 – ritenute sui redditi di lavoro dipendente,
- 25 del DPR 600/73 – ritenute sui redditi di lavoro autonomo,
- e 25 bis del DPR 600/73 – ritenute sulle provvigioni,
fanno un esplicito richiamo all’art. 87, comma 1, del DPR
917/86 (TUIR), che indica i soggetti e le società soggette
all’IRPEG; con la conseguenza che tali soggetti devono adempiere
a tutti gli obblighi dei sostituti d’imposta, compreso
quello di operare le ritenute. Gli enti non commerciali sono
compresi nell’articolo sopra citato alla lettere C.
Pertanto anche le società di mutuo soccorso, in quanto assimilate
ai fini fiscali agli enti non commerciali, devono adempiere agli
obblighi previsti per i sostituti d’imposta; e quindi:
- operare le ritenute sui compensi erogati, sia di lavoro dipendente
che di lavoro autonomo;
- effettuare i conguagli;
- versare tempestivamente le ritenute;
- certificare annualmente i compensi erogati;
- redigere la dichiarazione dei sostituti d’imposta (ex mod.
770).
IVA – Imposta sul valore aggiunto
Le società di mutuo soccorso, in genere, non svolgono attività
commerciale, pertanto non sono soggette ad iva per mancanza del
requisito sia soggettivo che oggettivo (art. 1 – 2 DPR 633/72).
Diversamente, qualora le stesse società svolgano, anche marginalmente,
qualche attività commerciale, devono adempiere a tutti gli
obblighi previsti dalla legge iva (DPR 633/72).
REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI
ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Il D.Lgs. 460/97 (art. 13.) ha introdotto nell’art.13/bis
del Testo unico delle imposte sul reddito (DPR 917/86) la lettera
“i bis”.
Brevemente ricordiamo che la norma citata ha introdotto tra gli
oneri per i quali compete una detrazione d’imposta del 19%
(3) “
...... i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni
e 500 mila lire, versati alle società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della
legge 15 aprile 1886 n. 3818, al fine di assicurare ai
soci un sussidio in caso di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”
(art. 13/bis lettera i - bis DPR 917/86).
In pratica la norma in commento legittima i soci, a partire dal
1998, a inserire nella propria dichiarazione dei redditi (dichiarazione
1999), quali oneri detraibili, i contributi associativi versati
alla società di mutuo soccorso.
Ricordiamo altresì che il beneficio fiscale è concesso
a condizione che :
a) i contributi siano versati a società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all’art.1 della
legge 15/4/1886 n. 3818 ;
b) che gli importi siano versati tramite banca o ufficio
postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art.
23 del D.Lgs n. 241/97. Il Decreto legislativo prevede,
altresì, la possibilità al Ministero delle finanze
di stabilire, con proprio decreto, altre modalità di pagamento,
atte sempre a tutelare l’amministrazione e a facilitare l’attività
di controllo. Pertanto, allo stato attuale, non è possibile
portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi contributi
associativi pagati con sistemi diversi da quelli sopra richiamati
; ad esempio con versamenti in contanti diretta-mente alla società
di mutuo soccorso.
Contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale
L’art. 48, comma 2 del TUIR (DPR 917/86), così
come risulta dopo la modifica apportata con il D.Lgs.314/97, prevede
che non concorrono a formare il reddito :
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro
o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o
di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente
a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno
2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000
annue fino a lire 3.500.000. …………
Nell’attuale versione della norma, il legislatore ha distinto
tra contributi obbligatori e facoltativi, in particolare:
a) i contributi sia previdenziali che assistenziali,
versati in ottemperanza a norme di legge, per i quali il
mancato pagamento comporta sanzioni dirette o indirette, non
concorrono a formare il reddito senza alcun limite;
b) i contributi per l’assistenza sanitaria,
versati a casse o enti aventi fini esclusivamente assistenziale,
in conformità a disposizione di contratto, accordo o regolamento
aziendale, e quindi non obbligatori, non concorrono alla formazione
del reddito per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
In tema di contributi volontari (caso b), con la circolare 326/E
del 1997 è stato precisato che le casse e gli enti, che operano
in entrambi le finalità previdenziali, devono istituire gestioni
e contabilità separate alfine di distinguere nettamente i
contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale
sociale da quelli che, invece, vanno ad alimentare prestazioni
di carattere assistenziale sanitario.
Nella stessa circolare si legge, che i contributi per l’assistenza
sociale facoltativa, ossia quelli destinati a rispondere a finalità
basate esclusivamente sulla solidarietà, non essendo stati
compresi dal legislatore nella norma in commento, concorrono integralmente
alla formazione del reddito imponibile del dipendente.
In pratica la norma agevolativa, con le modifiche introdotte, è
stata limitata alle sole prestazioni di assistenza sanitaria.
A detta del Ministero, rientra nell’assistenza sanitaria
la cura delle malattie, anche se determinate da infortunio, e il
ristorno delle spese effettuate per il recupero della salute compromessa
da malattia o infortunio. A tale proposito è possibile fare
riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità,
che disciplinano la materia sanitaria, per individuare le prestazioni
che assumono carattere sanitario.
Per i dipendenti – Le somme versate per
assistenza sanitaria sia dal dipendente che dall’azienda,
nei limiti sopra ricordati, non concorrono a formare il reddito
del dipendente; in pratica non scontano imposte.
Tale circostanza è evidenziata dal datore di lavoro nella
certificazione rilasciata al dipendente (modello CUD 2000 - si
tratta del modello che ha sostituito il vecchio mod.101), e più
precisamente nel rigo 22.
Le istruzioni al modello CUD, precisano che i sostituti d'imposta
devono indicare nelle annotazioni che non può essere presentata
la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni
d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali
contributi. Nelle medesime annotazioni deve, altresì, essere
indicata la quota di detti contributi che, essendo superiori a 7
milioni, ha concorso alla formazione del reddito, con la conseguenza
che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente
essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente
essere calcolata la detrazione d'imposta.
Pertanto, occorre prestare una certa attenzione ai contributi
versati alle casse previdenziali indicati nel punto 22 del modello
CUD, in modo da evitare di indicare nella dichia-razione dei redditi
oneri non spettanti.
Per le aziende - Le somme versate dalle aziende
sono considerate costi del personale, e, in quanto tali, incidono
sul risultato dell’esercizio. In pratica le aziende, che sono
tassate in base a bilancio, calcolano le imposte su un imponibile
fiscale più basso, essendo il costo del personale interamente
deducibile.
IRAP – Ricordiamo, invece, che tutte le somme che concorrono
a formare il costo del personale sono rilevanti ai fini dell’IRAP-
Imposta regionale sulle attività produttive. In pratica anche
le somme versate a enti e casse scontano l’irap.
Ai fini previdenziali, la quota a carico del datore di lavoro è
soggetta al contributo di solidarietà del 10%; mentre la
quota a carico del lavoratore è soggetta a normale contribuzione,
oltre al contributo di solidarietà del 2%.
Le società di mutuo soccorso quali casse di previdenza
Le società di mutuo soccorso possono “funzionare”
quali casse di previdenza ed essere destinatarie dei contributi
di assistenza sanitaria versati in ottemperanza e per gli effetti
dell’art. 51, secondo comma lettera a) del TUIR (DPR 917/86).
Questo è il parere della Direzione regionale delle entrate
per la regione Toscana, espresso in risposta ad un quesito posto
da una società di Mutuo soccorso (nota
6). In tale risoluzione si afferma testualmente quanto segue:
“……:
la società di mutuo soccorso in oggetto potrà rientrare
tra gli enti previsti dall’art. 48, comma 2, lettera a) qualora:
a) abbia esclusivamente fine previdenziale ed assistenziale ……;
b) i contributi in oggetto, per poter rientrare nella previsione
agevolativa in esame, dovranno essere versati in conformità
a disposizione di legge, contratto collettivo, accordo o regolamento
aziendale, con la conseguenza che l’accordo con i singoli
dipendenti non potrà rientrare nell’ipotesi prevista”.
Osservazioni
La norma in commento è alquanto generica e si presta a diverse
letture. L’interpretazione data dalla Direzione generale delle
entrate della regione Toscana è estensiva, in quanto comprende,
tra i destinatari della norma agevolativa, tutti gli enti non commerciali
che abbiano fine esclusivamente previdenziale ed assistenziale,
senza dare ulteriori elementi.
2)
La riforma dell’IRES ha comportato la rinumerazione del TUIR
(^).
3)
La percentuale di detrazione per oneri è stata così
stabilita dall’art. 49 del D.Lgs 446/97 e si applica agli oneri
sostenuti dal periodo d’imposta in corso alla data del 1°
gennaio 1998 - pertanto dal 1998 - dichiarazione da presentarsi nel
1999 – (l’aliquota precedente era il 22%) (^).
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