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LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE

L’attività svolta dalle società di mutuo soccorso, che, come abbiamo avuto modo di osservare, rappresenta l’espressione più alta della solidarietà di gruppo, si concretizza nella raccolta di quote dagli associati e nell’erogazione di sussidi. In pratica viene realizzata la suddivisione del rischio e degli eventi dannosi sull’intera categoria (gruppo).
Tale attività deve trovare, a nostro parere, una corretta rappresentazione nel bilancio di esercizio. Tuttavia la normativa vigente (legge 59/92) impone alle Mutue il rispetto dei principi previsti dagli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile, e più precisamente :

a) principio della chiarezza;
b) principio della prudenza;
c) principio della continuità.

Quindi gli estensori del bilancio devono dare un quadro il più possibile “veritiero e corretto” dell’attività svolta dal sodalizio; questo è un obiettivo a cui non è possibile sottrarsi, in considerazione anche delle ingenti somme che vengono movimentate.
Stabiliti i principi generali a cui attenersi, occorre stabilire se lo schema previsto dal legislatore civile è lo strumento idoneo a raggiungere gli obiettivi sopra richiamati; e soprattutto se la sua adozione non comprometta la natura non commerciale dell’ente.


Il deposito del bilancio
Per quanto riguarda il bilancio il Ministero del Lavoro ricorda testualmente che:
Per la particolare natura di dette società e per la specifica normativa che le disciplina, non e' previsto, in materia di bilanci, l'obbligo di deposito presso la cancelleria del Tribunale. L'art. 10 della legge n. 3818/1886, come modificato dall'art. 4 D.Lgs n. 474/1945, dispone, infatti, che le società registrate debbono trasmettere al Ministero del Lavoro, per mezzo del Sindaco del Comune ove hanno sede, una copia del proprio statuto e del resoconto di ciascun anno e lo stesso articolo prevede inoltre l'invio di notizie statistiche che fossero ad esse richieste. (nota 3)


Riassumendo le società di Mutuo Soccorso:

  • non devono essere iscritte nel registro delle Imprese; se iscritte devono richiedere la cancellazione. Con la conseguenza che non è dovuto il diritto camerale;
  • non devono depositare il bilancio al registro delle Imprese;

  • possono essere iscritte al REA;

  • devono trasmettere il bilancio d’esercizio, redatto secondo le norme del codice civile, al Ministero del Lavoro tramite il sindaco del comune;

  • devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all’art. 13 del D.lgs C.p.S. 1577 del 14/12/1947;

  • devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche private di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361.


LA VIGILANZA


L’art. 15, comma 7, della legge 59/92 testualmente recita: “Gli enti mutualistici di cui all’art. 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative”.

Il Ministero del lavoro, consapevole delle difficoltà connesse con la vigilanza di organismi non commerciali, ha diramato le prime istruzioni agli uffici periferici riservandosi di approfondire in un secondo momento tutta la materia. In particolare, in base alle i-struzioni contenute nella circolare 9/10/1992 n. 117 (nota 3) , gli uffici periferici dovranno, in attesa di ulteriori istruzioni:

  • limitare l’attività di vigilanza all’esame degli statuti, dell’atto costitutivo e dei bilanci annuali, al fine di rilevare l’eventuale esercizio di attività assicurativa non autorizzata dal Ministero dell’industria, che dovrà essere segnalata a detto Ministero;
  • effettuare presso i Tribunali una ricognizione delle società ivi iscritte, per individuare quelle Mutue che non hanno osservato l’art. 10 della legge 3818/1886, ossia il deposito al Ministero del lavoro, per il tramite del Sindaco del comune, del bilancio e dello statuto sociale.

Ricordiamo che anche l’attività di vigilanza, prima attribuita al Ministero del lavoro, è stata ricondotta tra le prerogative del Ministero delle Attività Produttive.


Il verbale d’ispezione
Preliminarmente occorre osservare che la vigilanza deve essere esercitata secondo le modalità previste per le società cooperative. La procedura di controllo prevista dal Ministero, per questo tipo di società, si basa sulla compilazione da parte dell’ispettore incaricato di un verbale tipo. Tale verbale prende in esame diversi aspetti amministrativi sui quali il funzionario è chiamato a dare un giudizio.

Il Ministero, nell’affrontare le nuove incombenze imposte dalla legge 59/92, si è posto il problema se il verbale predisposto per le cooperative fosse idoneo anche per le società di Mutuo soccorso. Subito è emersa l’impossibilità di utilizzare lo stesso verbale anche per le mutue, soprattutto perché tale strumento, pensato per monitorare le società che svolgono attività commerciale, non prende in esame una serie di aspetti tipici di questo nuovo settore.

A questo punto il Ministero ha istituito una commissione di studio, con l’obiettivo di predisporre un verbale specifico per le società di mutuo soccorso.

A parere di chi scrive, per le Mutue questa è un’occasione importante, da non perdere. Infatti i lavori di questa commissione, istituita in ambito ministeriale, possono essere utili per definire compiutamente, ed in modo autorevole, tutti gli aspetti, sia quelli amministrativi che giuridici.





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