Aspetti Tributari
LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE
L’attività svolta dalle società di
mutuo soccorso, che, come abbiamo avuto modo di osservare, rappresenta
l’espressione più alta della solidarietà di
gruppo, si concretizza nella raccolta di quote dagli associati
e nell’erogazione di sussidi. In pratica viene realizzata
la suddivisione del rischio e degli eventi dannosi sull’intera
categoria (gruppo).
Tale attività deve trovare, a nostro parere, una corretta
rappresentazione nel bilancio di esercizio. Tuttavia la normativa
vigente (legge 59/92) impone alle Mutue il rispetto dei principi
previsti dagli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile, e più
precisamente :
a) principio della chiarezza;
b) principio della prudenza;
c) principio della continuità.
Quindi gli estensori del bilancio devono dare un quadro il più
possibile “veritiero e corretto” dell’attività
svolta dal sodalizio; questo è un obiettivo a cui non è
possibile sottrarsi, in considerazione anche delle ingenti somme
che vengono movimentate.
Stabiliti i principi generali a cui attenersi, occorre stabilire
se lo schema previsto dal legislatore civile è lo strumento
idoneo a raggiungere gli obiettivi sopra richiamati; e soprattutto
se la sua adozione non comprometta la natura non commerciale dell’ente.
Il deposito del bilancio
Per quanto riguarda il bilancio il Ministero del Lavoro ricorda
testualmente che:
Per la particolare natura di dette società e per la specifica
normativa che le disciplina, non e' previsto, in materia di bilanci,
l'obbligo di deposito presso la cancelleria del Tribunale. L'art.
10 della legge n. 3818/1886, come modificato dall'art. 4 D.Lgs n.
474/1945, dispone, infatti, che le società registrate debbono
trasmettere al Ministero del Lavoro, per mezzo del Sindaco del Comune
ove hanno sede, una copia del proprio statuto e del resoconto di
ciascun anno e lo stesso articolo prevede inoltre l'invio di notizie
statistiche che fossero ad esse richieste. (nota
3)
Riassumendo le società di Mutuo Soccorso:
- non devono essere iscritte nel registro delle Imprese;
se iscritte devono richiedere la cancellazione. Con la conseguenza
che non è dovuto il diritto camerale;
- non devono depositare il bilancio al registro delle
Imprese;
- possono essere iscritte al REA;
- devono trasmettere il bilancio d’esercizio, redatto
secondo le norme del codice civile, al Ministero del Lavoro tramite
il sindaco del comune;
- devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui
all’art. 13 del D.lgs C.p.S. 1577 del 14/12/1947;
- devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche
private di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361.
LA VIGILANZA
L’art. 15, comma 7, della legge 59/92 testualmente recita:
“Gli enti mutualistici di cui all’art. 2512 del
codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per
le società cooperative”.
Il Ministero del lavoro, consapevole delle difficoltà connesse
con la vigilanza di organismi non commerciali, ha diramato le prime
istruzioni agli uffici periferici riservandosi di approfondire in
un secondo momento tutta la materia. In particolare, in base alle
i-struzioni contenute nella circolare 9/10/1992 n. 117 (nota
3) , gli uffici periferici dovranno, in attesa di ulteriori
istruzioni:
- limitare l’attività di vigilanza all’esame
degli statuti, dell’atto costitutivo e dei bilanci annuali,
al fine di rilevare l’eventuale esercizio di attività
assicurativa non autorizzata dal Ministero dell’industria,
che dovrà essere segnalata a detto Ministero;
- effettuare presso i Tribunali una ricognizione delle società
ivi iscritte, per individuare quelle Mutue che non hanno osservato
l’art. 10 della legge 3818/1886, ossia il deposito al Ministero
del lavoro, per il tramite del Sindaco del comune, del bilancio
e dello statuto sociale.
Ricordiamo che anche l’attività di vigilanza,
prima attribuita al Ministero del lavoro, è stata ricondotta
tra le prerogative del Ministero delle Attività Produttive.
Il verbale d’ispezione
Preliminarmente occorre osservare che la vigilanza deve essere esercitata
secondo le modalità previste per le società cooperative.
La procedura di controllo prevista dal Ministero, per questo tipo
di società, si basa sulla compilazione da parte dell’ispettore
incaricato di un verbale tipo. Tale verbale prende in esame diversi
aspetti amministrativi sui quali il funzionario è chiamato
a dare un giudizio.
Il Ministero, nell’affrontare le nuove incombenze imposte
dalla legge 59/92, si è posto il problema se il verbale predisposto
per le cooperative fosse idoneo anche per le società di Mutuo
soccorso. Subito è emersa l’impossibilità di
utilizzare lo stesso verbale anche per le mutue, soprattutto perché
tale strumento, pensato per monitorare le società che svolgono
attività commerciale, non prende in esame una serie di aspetti
tipici di questo nuovo settore.
A questo punto il Ministero ha istituito una commissione di studio,
con l’obiettivo di predisporre un verbale specifico per le
società di mutuo soccorso.
A parere di chi scrive, per le Mutue questa è un’occasione
importante, da non perdere. Infatti i lavori di questa commissione,
istituita in ambito ministeriale, possono essere utili per definire
compiutamente, ed in modo autorevole, tutti gli aspetti, sia quelli
amministrativi che giuridici.
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