Aspetti Tributari
PERSONALITA' GIURIDICA
Le società di mutuo soccorso, disciplinate dalla legge n.
3818/1886, acquisiscono la personalità giuridica presentando
regolare istanza alla cancelleria del tribunale, unita-mente alla
copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto (art.
4 L. 3818/1886).
Il tribunale, al temine della procedura di omologa, ordina l’iscrizione
della società nel registro delle persone giuridiche private,
con la conseguenza che la società, da quel momento, avendo
conseguito la personalità giuridica, costituisce un ente
collettivo di-stinto dalle persone fisiche.
Attualmente, le competenze del Tribunale, in materia di persone
giuridiche private, sono state attribuite alle Prefetture (Dpr 10
febbraio 2000, n. 361 – nota
4), le quali hanno istituito, entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della legge, un apposito registro.
Entro lo stesso termine i tribunali dovevano trasmettere i fascicoli
relativi alle persone giuridiche iscritte nel “vecchio”
registro.
L'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
Il Codice Civile non da la nozione di attività commerciale,
tuttavia nel definire la figura dell’imprenditore precisa
che è tale, e quindi svolge attività commerciale,
chi esercita professionalmente una attività economica organizzata
volta alla produzione o allo scam-bio di beni o di servizi (art.
2082).
Le società di mutuo soccorso non svolgono un’attività
che possa essere, anche lontana-mente, ricompresa tra le attività
commerciali, così come definite dal Codice Civile. In-fatti
le “Mutue” incassano somme dai soci (quote associative),
che vengono successivamente ridistribuite agli stessi associati
in particolari situazioni di disagio (sussidi). Tale attività,
come già accennato, è stata compiutamente disciplinata
dalla legge 3818 del 1886. Lo stesso concetto, anche se in modo
differente, lo si ritrova nella normativa fiscale. Pertanto siamo
in presenza di un’attività che non comporta né
cessione di beni, né prestazioni di servizio.
Quindi l’attività
delle società di mutuo soccorso è oggettivamente
non commerciale
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IL REGISTRO DELLE IMPRESE
Le società di mutuo soccorso, essendo enti non commerciali,
non possono essere iscritte nel registro delle imprese di cui all’art.
2188 del c.c. In particolare l’art. 7 del DPR 581/95 –
regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 580/93, in materia
di istituzione del registro imprese – nello stabilire i soggetti
che devono essere iscritti nel registro, coerentemente, non indica
gli enti non commerciali e tanto meno gli enti mutualistici, che pertanto
devono ritenersi estranei a tale disciplina.
L’art. 7 del DPR 7 dicembre 1995 testualmente recita: “.
1) Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato
con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le
sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile ;
2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società
consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240;
5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale
un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi
dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 7) gli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile ;
8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
b) gli atti previsti dalla legge. ………..”
Ricordiamo, brevemente, che il registro delle imprese è istituito
dall’art. 2188 del c.c., e che l’obbligo di iscrizione
è previsto nei successivi artt. 2195 e 2200 c.c.. In particolare:
Art. 2195. c.c.
“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni
o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per
aria;
4) un' attività bancaria o assicurativa ;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività
e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente,
a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese
che le esercitano [att. 100, 200].
Art. 2200 c.c.
“Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi
regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società
cooperative [2511 ss.], anche se non esercitano un'attività
commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese [att.
100] è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI .”
Come si può costatare gli enti non commerciali e mutualistici
non sono ricompresi tra i soggetti obbligati all’iscrizione
nel registro delle imprese.
Di fatto la mancata previsione di iscrizione trova una esplicita
motivazione nell’assenza di alcun carattere d’impresa
in tali enti mutualistici, classificabili come società solamente
dal punto di vista del nome che la legge ha attribuito. Ricordiamo
che il Ministero del Lavoro ha ricondotto le società di mutuo
soccorso tra gli enti mutualistici diversi dalla società
di cui all’art. 2512 c.c..
Obblighi contabili
Le società di mutuo soccorso, non esercitando di norma attività
di natura commerciale, non sono tenute ad una contabilità
fiscale, quale i registri iva, il registro dei cespiti ammortizzabili,
ecc. Di contro, sono tenute a tenere un’ordinata contabilità,
e a redigere il bilancio annuale. Inoltre devono istituire i seguenti
registri:
- Il libro giornale;
- Mastro di contabilità;
- Libro inventari;
- Libro verbali consiglio di amministrazione;
- Libro verbali collegio sindacale;
- Libro assemblee;
- Ogni altro registro richiesto dalle dimensione dell’Ente;
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