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PERSONALITA' GIURIDICA


Le società di mutuo soccorso, disciplinate dalla legge n. 3818/1886, acquisiscono la personalità giuridica presentando regolare istanza alla cancelleria del tribunale, unita-mente alla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 4 L. 3818/1886).
Il tribunale, al temine della procedura di omologa, ordina l’iscrizione della società nel registro delle persone giuridiche private, con la conseguenza che la società, da quel momento, avendo conseguito la personalità giuridica, costituisce un ente collettivo di-stinto dalle persone fisiche.
Attualmente, le competenze del Tribunale, in materia di persone giuridiche private, sono state attribuite alle Prefetture (Dpr 10 febbraio 2000, n. 361 – nota 4), le quali hanno istituito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un apposito registro.
Entro lo stesso termine i tribunali dovevano trasmettere i fascicoli relativi alle persone giuridiche iscritte nel “vecchio” registro.



L'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO


Il Codice Civile non da la nozione di attività commerciale, tuttavia nel definire la figura dell’imprenditore precisa che è tale, e quindi svolge attività commerciale, chi esercita professionalmente una attività economica organizzata volta alla produzione o allo scam-bio di beni o di servizi (art. 2082).
Le società di mutuo soccorso non svolgono un’attività che possa essere, anche lontana-mente, ricompresa tra le attività commerciali, così come definite dal Codice Civile. In-fatti le “Mutue” incassano somme dai soci (quote associative), che vengono successivamente ridistribuite agli stessi associati in particolari situazioni di disagio (sussidi). Tale attività, come già accennato, è stata compiutamente disciplinata dalla legge 3818 del 1886. Lo stesso concetto, anche se in modo differente, lo si ritrova nella normativa fiscale. Pertanto siamo in presenza di un’attività che non comporta né cessione di beni, né prestazioni di servizio.

Quindi l’attività delle società di mutuo soccorso è oggettivamente non commerciale




IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Le società di mutuo soccorso, essendo enti non commerciali, non possono essere iscritte nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 del c.c. In particolare l’art. 7 del DPR 581/95 – regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 580/93, in materia di istituzione del registro imprese – nello stabilire i soggetti che devono essere iscritti nel registro, coerentemente, non indica gli enti non commerciali e tanto meno gli enti mutualistici, che pertanto devono ritenersi estranei a tale disciplina.

L’art. 7 del DPR 7 dicembre 1995 testualmente recita:
“. 1) Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile ;
2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile ;
8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
b) gli atti previsti dalla legge. ………..”


Ricordiamo, brevemente, che il registro delle imprese è istituito dall’art. 2188 del c.c., e che l’obbligo di iscrizione è previsto nei successivi artt. 2195 e 2200 c.c.. In particolare:

Art. 2195. c.c.

“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un' attività bancaria o assicurativa ;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [att. 100, 200].


Art. 2200 c.c.

“Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative [2511 ss.], anche se non esercitano un'attività commerciale.

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese [att. 100] è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI .”

Come si può costatare gli enti non commerciali e mutualistici non sono ricompresi tra i soggetti obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese.

Di fatto la mancata previsione di iscrizione trova una esplicita motivazione nell’assenza di alcun carattere d’impresa in tali enti mutualistici, classificabili come società solamente dal punto di vista del nome che la legge ha attribuito. Ricordiamo che il Ministero del Lavoro ha ricondotto le società di mutuo soccorso tra gli enti mutualistici diversi dalla società di cui all’art. 2512 c.c..



Obblighi contabili
Le società di mutuo soccorso, non esercitando di norma attività di natura commerciale, non sono tenute ad una contabilità fiscale, quale i registri iva, il registro dei cespiti ammortizzabili, ecc. Di contro, sono tenute a tenere un’ordinata contabilità, e a redigere il bilancio annuale. Inoltre devono istituire i seguenti registri:

  • Il libro giornale;
  • Mastro di contabilità;

  • Libro inventari;

  • Libro verbali consiglio di amministrazione;

  • Libro verbali collegio sindacale;

  • Libro assemblee;

  • Ogni altro registro richiesto dalle dimensione dell’Ente;



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