Aspetti Tributari
E’ questa un’area dedicata a tematiche di grande importanza
per le Società di mutuo soccorso.
In essa il Rag. Valentino Mondellini, commercialista in Milano ed
esperto di mutualità, affronta gli aspetti legati alle problematiche
di tipo giuridico, fiscale e normativo delle Società di mutuo
soccorso.
Essendo questa materia in continua evoluzione, sarà cura
dello stesso professionista apportare agli argomenti trattati gli
aggiornamenti che si dovessero rendere necessari a seguito dell’introduzione
di nuove normative.
Argomenti :
- Premessa
- Natura giuridica
- Personalità
giuridica
- L’attività
delle Società di Mutuo Soccorso
- Gli adempimenti –
Registro imprese, obblighi contabili
- La rappresentazione
contabile (bilancio)
- La vigilanza
- La legge n. 3818/1886
- Il regime fiscale
- Legislazione
- Interpretazioni
- Dottrina
PREMESSA
Con il presente lavoro ci si propone di approfondire gli aspetti
giuridici, fiscali e normativi delle società operaie di mutuo
soccorso.
NATURA
GIUIDICA
Le società operaie di mutuo soccorso, pur essendo di antica
origine, non hanno una loro specifica disciplina nel nostro ordinamento
giuridico. L’unico riferimento legislativo, che le riguarda
espressamente, è la ormai lontana legge n° 3818 del 1886.
Tuttavia in tempi più recenti la legge 59/92, che ha riformato
gli enti cooperativi, ha dettato alcune importanti norme in ordine
agli enti mutualistici di cui all’art. 2512 del C.C., tra
i quali il Ministero del Lavoro (Circolare del 9 ottobre 1992 n.
117 – nota 3) vi comprende a pieno titolo le società
di mutuo soccorso, con quanto consegue. In particolare:
- Le società di mutuo soccorso
sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro
(1) ; tale vigilanza deve essere esercitata secondo
le modalità previste per le società cooperative.
( art.15 L.59/92 – nota
2)
- Le società di mutuo soccorso sono tenute, in quanto
compatibili con la loro particolare natura, agli adempimenti
previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative
e loro consorzi;
- Le società di mutuo soccorso sono soggette all’iscrizione
nel registro prefettizio di cui all’art. 13 del D.lgs C.p.S.
1577 del 14/12/1947 (art. 18 L.59/92 – nota
2 – 2.a).
La circolare ministeriale precisa che in questa sezione del registro
vanno iscritte solo le società di mutuo soccorso disciplinate
della legge n. 3818/1886 (nota
1);
- Alle società di mutuo soccorso si applicano tutte
le agevolazioni fiscali previste per le società cooperative.
Pertanto le società di mutuo soccorso, pur essendo enti
non commerciali, non possono essere assimilate alle associazioni
o alle fondazioni (art. 11 e seg. del C.C.), in quanto la loro regolamentazione
giuridica è nettamente differente e le porta ad essere inquadrate
nel titolo VI del libro quinto del Codice Civile (art.2512). Ad analoga
conclusione era giunto anche il tribunale di Roma (sentenza del 2/3/1957
n.804) che ha assimilato le società di mutuo soccorso alle
mutue assicuratrici.
Articolo 2512 c.c.
Enti mutualistici (testo in vigore prima della
riforma del diritto societario) Gli enti mutualistici
diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali. |
La soppressione del registro prefettizio
Come è noto, con D.M. 23 giugno 2004, in attuazione degli articoli
2512 del Codice civile e 223 sexiesdecies delle norme di attuazione,
è stato istituito l’albo delle società cooperative
tenuto dal Ministero delle Attività Produttive per il tramite
delle Camere di Commercio. Con l’istituzione di
tale albo sono stati soppressi sia il registro prefettizio che lo
schedario generale della cooperazione.
Ricordiamo, brevemente, che la legge 59/92 aveva istituito nel registro
prefettizio un’apposita sezione dedicata alla Società
di Mutuo Soccorso. Con la soppressione, e la mancata istituzione nel
nuovo registro della sezione dedicata agli enti mutualistici, viene
ora meno la possibilità per le Società di Mutuo Soccorso
d’iscrizione nel registro.
Di tale situazione sarà necessario richiedere al Ministero
gli opportuni chiarimenti.
ESCLUSIONE DAL REGISTRO
DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE Le società
di Mutuo soccorso sono state, di fatto, ignorate nella istituzione
del nuovo registro dedicato alle società con fini mutualistici.
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Il nuovo diritto societario
Il Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, che ha apportato profondi
cambiamenti al nostro diritto societario, ha modificato, cambiandone
anche la numerazione, il testo dell’articolo relativo agli enti
mutualistici (ex art. 2512). Il nuovo articolo testualmente recita:
Articolo 2517 –
Enti Mutualistici (articolo attualmente vigente)
Le società di Mutuo soccorso sono state, di fatto,
ignorate nella istituzione del nuovo registro dedicato alle
società con fini mutualistici. |
La relazione governativa al nuovo diritto societario
Ricordo brevemente, che nella relazione governativa che accompagna
l’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo diritto societario,
nel punto dedicato all’art. 2517 – enti mutualistici,
si legge testualmente che “ la norma è sostanzialmente
analoga all’attuale art. 2512”. Confermando la volontà
del legislatore di mantenere l’attuale quadro normativo come
sopra evidenziato.
1)
Attualmente, tutte le competenze fino ad ora attribuite al Ministero
del Lavoro sono state trasferite al Ministero delle Attività
Produttive - ex Ministero dell’Industria (^).
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